Il bonus mobili previsto dall’art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63, consistente in una detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, è stato prorogato anche alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 dall’art. 1 comma 37 lett. b) n. 2 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Oltre all’estensione dell’agevolazione, tuttavia, è stato ridotto il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale e sono state modificate le caratteristiche degli elettrodomestici che danno diritto al beneficio fiscale.
Per riassumere le novità della legge di bilancio 2022, la detrazione del 50% compete ai soggetti che beneficiano della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio: - anche per le spese documentate sostenute nell’anno 2022, 2023 e 2024; - per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici e lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica; - finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; - a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili/elettrodomestici.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2022 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, quindi, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2021.
Il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% scende, per le spese sostenute nell’anno 2022, da 16.000 a 10.000 euro. Per gli anni 2023 e 2024, invece, il limite di spesa è ulteriormente ridotto a 5.000 euro. La detrazione nella misura del 50%, quindi, è calcolata su un importo massimo di spesa pari a: - 10.000 euro fino al 31 dicembre 2020, - 16.000 euro dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (per le spese sostenute nell’anno 2021, l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è stato elevato da 10.000 a 16.000 euro dall’art. 1 comma 58 lett. b) della L. 30 dicembre 2020 n. 178), - 10.000 euro dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, - 5.000 euro dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Spese sostenute in più anni
Il limite massimo di spesa è “correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di «ristrutturazione», comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.5)”, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7, p. 380).
Mentre il limite massimo di spesa di 10.000 euro doveva essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare (circ. Agenzia delle Entrate 21 maggio 2014 n. 11, § 5.7 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2019 n. 62), per effetto delle disposizioni entrate in vigore nel 2017 a opera dell’art. 1 comma 2 lett. c) n. 1 della L. 11 dicembre 2016 n. 232, viene individuato “un diverso arco temporale di effettuazione dei lavori edilizi al quale è collegato l’acquisto di mobili ed elettrodomestici” (circ. Agenzia delle Entrate 7/2021).
È stato infatti precisato che, nel caso fossero stati acquistati mobili ed elettrodomestici in connessione con lavori di recupero edilizio effettuati ad esempio nel 2014, a fronte di nuovi interventi di recupero sullo stesso immobile effettuati nell’anno 2016 è possibile fruire nuovamente del bonus mobili per le spese sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili/elettrodomestici. In altre parole, nel rispetto dei requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. 16 del DL 63/2013 con riguardo alla data di inizio degli interventi di recupero edilizio, è teoricamente possibile beneficiare più volte del bonus mobili in relazione alla stessa unità immobiliare ove gli interventi di recupero cui l’agevolazione si collega sono diversi.
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